Per tutti gli impianti a biomassa presenti nella città di Varese sono in vigore le misure stabilite da Regione Lombardia previste per il miglioramento della qualità dell’aria. Di seguito tutte le informazioni su requisiti degli impianti e i relativi obblighi, a partire dal fatto che entro il 31 luglio 2023 tutti gli impianti termici a biomassa dovranno essere sottoposti a controllo e manutenzione da un operatore abilitato, con diverse cadenze a seconda degli impianti. Permane il divieto di installare, su tutto il territorio, generatori inferiori a 3 stelle a partire dall’1 ottobre 2018 e di generatori inferiori a 4 etelle a partire dall’1 novembre 2020.
REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI
A decorrere dal 15 ottobre 2024 l’installazione di nuovi impianti dovrà far sì che i generatori siano classificati con almeno 4 stelle e avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm3.
I generatori a biomassa installati prima dell’1 gennaio 2020 possono essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle. La classe di appartenenza deve essere dimostrata con la certificazione ambientale rilasciata da un organismo notificato e resa disponibile dal produttore.
I generatori installati prima l’entrata in vigore del provvedimento del 2013, e che ne rispettano i requisiti, possono essere mantenuti in esercizio fino al 15 ottobre 2024. Tutti i generatori installati tra il 20.12.2013 e l’1.10.2018 devono comunque essere dotati di regolare dichiarazione di conformità. Fino a quella data, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti o quelli in deroga, devono essere disattivati. Non sono soggetti all’obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento.
E’ necessario che il responsabile dell’impianto indichi sul libretto il tipo di utilizzo delll’impianto. In caso di disattivazione, il responsabile dell’impianto è tenuto a trasmettere all’autorità competente la dichiarazione riportante le modalità di disattivazione, secondo quanto riportato sul portale internet del Curit.
Sono esclusi dall’obbligo di disattivazione gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela. Il loro uso non può comunque assolvere in modo esclusivo al fabbisogno di riscaldamento dell’edificio.
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E DI MANUTENZIONE PERIODICA
Gli impianti termici in esercizio che non sono mai stati oggetto di controllo da parte di un operatore abilitato e che non sono registrati, devono essere sottoposti al controllo ed eventuale manutenzione entro il 31 luglio 2023.
Le operazioni di controllo sono in funzione della potenza termica. Per gli impianti con potenza termica uguale o inferiore a 10kW i controlli dovranno essere effettuati ogni 4 anni; per impianti con potenza termica compresa tra 10e 15 Kw ogni 2 anni e per potenza superiore a 15 kW ogni anno.
La pulizia della canna fumaria dovrà essere eseguita prima di ogni controllo o di eventuale manutenzione dell’impianto, e in ogni caso almeno una volta all’anno o ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata.